Statuto
Art. 1 – Denominazione
L’associazione “Donne in rete” costituita ai sensi e in conformità delle disposizioni della l.r. 1/08 della Legge 7/12/2000 N. 383 e dell’art. 36 del Codice Civile.
L’associazione, a tempo indeterminato, potrà costituire i filiali e/o sedi secondarie in ogni regione italiana ed in ogni paese dell’Unione Europea.
La sede legale è a Milano.
Art. 2 – Caratteristiche
Donne in Rete è un’Associazione senza scopo di lucro e si propone di intervenire e informare il pubblico mettendo al centro la salute e le tematiche femminili. L’Associazione, ritiene che i problemi delle donne non abbiano un colore politico e devono essere affrontati secondo il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione Italiana.
In subordinazione alle sue finalità istituzionali, non ha limiti di azioni in ambito nazionale ed internazionale. Può dunque collegarsi a tutti quei soggetti la cui cooperazione si riterrà utile al raggiungimento delle finalità istituzionali, siano essi singoli individui e/o enti e/o associazioni e/o organismi sia pubblici che privati.
Art. 3 – Finalità
Donne in Rete è un’Associazione che non ha scopi di lucro e persegue unicamente finalità di utilità e solidarietà sociale nella tutela della salute e dei diritti delle donne, attraverso la riduzione e la rimozione di ogni tipo di discriminazione, svantaggio o pregiudizio – siano essi di natura terapeutica, economica, sociale, assistenziale o di qualunque altro genere – nonché nella promozione della parità delle condizioni di accesso alle cure di qualità, specie laddove prassi consolidate di sperimentazione clinica non tengano sufficientemente conto delle diversità di genere nella elaborazione dei protocolli di cura. A tale riguardo, Donne in Rete i fa promotrice di campagne informative e di sensibilizzazione volte a stimolare il mondo della ricerca e del istituzioni competenti ad un approfondimento di tutte le tematiche della medicina di genere, specie con riguardo a quelle patologie in cui la necessità di un simile approccio risulta essere quanto mai cruciale data la elevata incidenza delle stesse nella popolazione femminile.
L’Associazione ha altresì tra le proprie finalità la tutela e la promozione in senso lato dei diritti delle persone colpite da malattie croniche o da handicap. E ciò con azione individuale o congiunta con quelle di altre associazioni che sono impegnate nella tutela e nella promozione del diritto alla salute e del benessere dei cittadini colpiti da malattie croniche e/o da gravi handicap.
Può effettuare inoltre le attività connesse di:
– Creazione e costante aggiornamento del sito web www.donneinrete.net
– Dibattiti e conferenze
– Incontri con esperti
– promuovere attività e manifestazioni
– Collaborare con organizzazioni similari presenti nel territorio
– Porsi come interlocutore fra le istituzioni e le problematiche femminili in un ottica di collaborazione
– Fungere da osservatorio dei problemi della salute
L’Associazione ha altresì tra le proprie finalità la tutela e la promozione in senso lato dei diritti delle persone colpite da malattie croniche o da handicap. E ciò con azioni individuale o congiunta con quella di altre associazioni che siano impegnate nella tutela e della promozione del diritto alla salute e del benessere dei cittadini colpiti da malattie croniche e/o da gravi handicap.
Art. 4 – Attività
1. L’attuazione delle finalità istituzionali dell’associazione, ai sensi dell’articolo 10 D.lgs 460/1997, avviene attraverso l’assistenza sociale, socio sanitarie e la tutela dei diritti civili delle donne svantaggiate e, più nello specifico, con iniziative di raccolta e divulgazione del maggior numero possibile di informazioni riguardanti il progresso scientifico, la cura ed il trattamento delle patologie dell’apparato riproduttivo femminile, le problematiche connesse alle terapie, nonché con tutte le attività volte alla riduzione delle discriminazioni nei confronti dei soggetti affetti dalle patologie specificate. L’azione di Donne in Rete si concretizza attraverso lo svolgimento delle attività connesse principalmente nei campi di intervento di seguito individuati:
– monitoraggio del progresso scientifico
– monitoraggio delle problematiche connesse alle terapie sulle specifiche patologie
– assicurare su vasta scala informazione e occasioni di formazione, per i soggetti svantaggiati e per i soggetti interessati, le famiglie dei soggetti e chi ne entra in contatto, non per personale specializzato e i medici
– vigilare e intervenire sul territorio nazionale e ovunque si renda opportuno per il diritto all’accesso alle terapie disponibili, alle terapie innovative e ai più moderni sistemi diagnostici, secondo le linee guida italiane e/o comunque secondo le linee di pensiero della comunità scientifica internazionale (evidenze scientifiche ed altre linee guida)
2. In particolare, ai fini del perseguimento concreto della predetta attuazione, l’associazione di farà carico di:
– vigilare ed intervenire sul territorio nazionale e ovunque si renda opportuno per mettere in atto o favorire ogni iniziativa per la riduzione delle discriminazioni delle donne e promuovere inoltre ogni azione orientata al miglioramento della loro qualità della vita;
-promuover, partecipare e/o aderire ai gruppi di lavoro (quali i Community Advisory Boards) per applicazioni di criteri etici relativi alla sperimentazione di nuove strategie terapeutiche, favorendone il rapido accesso attraverso l’applicazione di protocolli di uno compassionevole e/o accesso allargato.
Art. 5 – Modalità di azione
1. Per conseguire le finalità istituzionali attraverso le attività connesse, sopra specificate, l’associazione potrà, tra l’altro, operare secondo le seguenti modalità:
– curare iniziative di formazione con l’ausilio di tutti gli strumenti ritenuti idonei (corsi, seminari e simili) sulle patologie oggetto dell’attività dell’associazione, rivolte ai soggetti svantaggiati, malati e le famiglie dei malati ed alle persone che vengono a contatti con questi soggetti ad esclusione del personale medico e paramedico;
– stipulare convezioni con associazioni, persone fisiche, persone giuridiche, enti ed Istituti di Ricerca per ricevere il supporto di informazioni di tutte le patologie delle donne e di partecipate a congressi, seminari, convegni e gruppi di studio nazionali ed internazionali.
2. È ammessa ogni altra modalità di azione ed intervento, orientata a favorire e/o integrare le modalità sopra citate, sempre e comunque secondo la legge, qualora possa favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali.
3. l’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statuarie, in quanto integrative delle stesse.
4. l’Associazione potrà curare la pubblicazione di brochure, dépliant e newsletter, dei quali l’associazione sarà proprietaria ed editrice. Il materiale informativo sarà gratuito e sempre pubblicato sul sito dell’associazione
Art. 6 – Patrimonio
1. il patrimonio dell’associazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale, dai beni mobili ed immobili che provengono dall’associazione a qualsiasi titolo, dai versamenti a fondo di dotazione effettuati dai soci e dalle elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche destinate ad incrementare il patrimonio.
2. per adempimento dei suoi compiti, l’associazione dispone delle seguenti entrate:
– delle quote versate dai soci sostenitori;
– dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
– delle erogazioni liberali da chiunque effettuate non destinate ad incrementare il patrimonio;
– dagli eventuali avanzi di gestioni di esercizi precedenti,
– provenienti derivanti da raccolte fondi occasionali;
– fondi derivanti da bandi o gare
3. L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento per i soci ordinari mentre determina per i soci sostenitori l’obbligo di versamento di una quota annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. È comunque facoltà di tutti i soci effettuare versamenti spontanei diretti ad incrementare il fondo di dotazione iniziale. Tali versamenti possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; essi pertanto in nessun caso sono soggetti a restituzione da parte dell’associazione e non creano diritti di partecipazione ulteriori in capo al socio.
Art. 7 – Associati
1. I soci si suddividono nelle seguenti categorie:
– soci amici;
– soci ordinari;
– soci sostenitori.
2. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Qualora gli associati almeno trenta giorni prima della scadenza dell’esercizio annuale non facesse pervenire al Consiglio Direttivo una lettera di dimissioni, la sua adesione si intenderà automaticamente rinnovata anche per l’esercizio successivo, con il conseguente obbligo di provvedere al versamento della quota annuale.
3. L’adesione all’associazione comporta per il socio maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea, la possibilità di essere eletto alle cariche associative, nonché all’obbligo di effettuare il versamento della quota associativa. In caso di mancato pagamento della stessa entro il trentuno gennaio, il socio moroso decadrà automaticamente dalla qualità di associato.
4. Sono associati amici coloro che si impegnano a svolgere attività non remunerate nell’ambito dell’associazione.
5. Sono associati ordinari le persone interessate e/o direttamente coinvolte nelle tematiche proprie dell’associazione che contribuiscono fattivamente, prestando la loro opera, alla realizzazione delle finalità istituzionali.
6. Sono associati sostenitori tutte le persone che, condividendo gli scopi dell’associazione, ne sostengono finanziariamente le attività, versando contributi in denaro nella misura determinata anche annualmente dal Consiglio Direttivo.
7. Non possono in alcun caso aderire alle associazioni coloro che, in ragione di rapporti personali in corso con società o enti operanti nella produzione e/o commercio di farmaci, possano essere portatori di interessi esterni in conflitto con le finalità della associazione medesima.
8. Chi intende aderire all’associazione, quale socio ordinario o sostenitore deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e l’impegno ad osservare statuto e regolamenti. Il Consiglio Direttivo delibererà sull’ammissione all’associazione della prima riunione utile.
9. Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento recedere dal novero dei associati mediante comunicazione da inviarsi al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata a/r.
10. L’associato che ponga in essere condotte contrastanti con norme dal presente Statuto o comunque gravemente lesive allo spirito e delle finalità proprie dell’associazione, può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione è insindacabile ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.
Art. 8 – Organi associativi
1. Sono organi dell’associazione:
– l’Assemblea dei soci;
– Il Consiglio Direttivo;
– Il Presidente ed Vice-Presidente del Consiglio Direttivo;
– Il Tesoriere;
– Il Consigliere;
– Il Segretario del Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo può inoltre facoltativamente istituire un organo ulteriore rappresentato dal Comitato scientifico.
Art. 9 – Assemblea
1. L’assemblea è composta da tutti gli sci dell’associazione. Ad essa spetta il compito di eleggere i membri del Consilio Direttivo ed il Presidente.
2. Ciascun associato ha il diritto ad un voto e può farsi rappresentare mediante 1 delega scritta, da altro associato anche se membro del consiglio direttivo.
3. L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo relativo all’esercizio in corso. Essa inoltre provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere, del Consigliere, del Segretario del Consiglio Direttivo;
– delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione;
– delibera sulle modifiche al presente statuto;
– delibera sull’eventuale destinazione degli avanzi di gestione comunque denominati nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, qualora sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
– delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto nel successivo art. 17
4. L’assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da un decimo del numero totale degli associati (sia ordinari che sostenitori) e, comunque, almeno una volta l’anno. L’avviso di convocazione deve essere inoltrato senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno otto giorni prima della adunanza mediante affissione presso la sede legale e pubblicazione nel sito ufficiale dell’associazione.
5. L’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.
6. L’assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti e dei rappresentati su tutte le materie, fatta eccezione per la revoca del Consiglio Direttivo per gravi inadempienze, per le modifiche dello Statuto nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione che richiedono il voto favorendole di almeno ¾ dei soci
Art. 10 – Consiglio direttivo
1. L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell’assemblea, da un minimo di tre a un massimo di nove membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Consigliere, ed il Segretario. Essi durano in carica due esercizi sociali e sono rieleggibili.
2. Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo venga meno, il Consiglio medesimo può provvedere alla cooptazione di un nuovo membro in sostituzione che resta in carica fino alla prima assemblea ordinaria.
3. Il Consiglio Viene convocato ogni qualvolta il Presidente le reputi opportuno o su richiesta di almeno due consiglieri. L’avviso di convocazioni deve essere inoltrato senza obblighi di forma, parchè con mezzi obiettivamente idonei, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza, con indicazione dell’ordine del giorno.
4. Le riunioni sono valide qualora vi partecipi la maggioranza dei consiglieri in carica, anche mediante strumenti di videoconferenza o audio conferenza od altri strumenti tecnologici, anche in futura ideazione idonei a garantire l’identificazione di tutti i partecipanti ed il loro intervento in tempo reale alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno.
5. il Consiglio delibera a maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, de Vice Presidente.
6. Dalle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario, sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.
7. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, in conformità alla legge allo statuto e salvi i poteri degli altri organi dell’associazione.
8. in particolare, il Consiglio Direttivo delibera su:
a) l’indirizzo e la gestione dell’associazione dell’ambito delle linee guida impartite dall’assemblea;
b) l’ammissione dei soci ordinari e sostenitori;
c) la determinazione delle quote annuali;
d) l’approvazione di regolamenti di attuazione del presente Statuto e disciplinanti l’attività dell’associazione;
e) l’approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo preposti dal Presidente da sottoporre all’Assemblea dei soci;
f) l’istituzione del Comitato Scientifico e la disciplina del suo funzionamento;
g) le modalità di investimento del patrimonio dell’associazione;
9. il Consiglio Direttivo potrà realizzare progetti ed iniziative anche a carattere permanente per promuovere nel modo più ampio possibile le attività dell’associazione, provvedendo alle disciplina di tali iniziative e progetti mediante appositi regolamenti.
10. il Consiglio può delegare proprie attribuzioni, per singoli atti o categorie di essi, ai propri componenti, anche dietro specifico compenso, determinando i limiti della delega nell’ambito della quale viene attribuita anche la rappresentanza legale dell’associazione.
11. il Consiglio può altresì conferire a soci non amministratori, dipendenti o terzi non soci procedure speciali per il compimento di atti di gestione dell’associazione, determinandone i limiti ed i relativi emolumenti
12. Dalla nomina a consigliere, fatta eccezione per quanto previsto in materia di deleghe, non deriva alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
13. In caso di gravi inadempienze del Consiglio Direttivo ai propri doveri di gestione dell’associazione, l’Assemblea potrà deliberare la revoca del mandato delle cariche col voto favorevole di almeno 2/3 /due/terzi) dei soci.
14. Le prestazioni di tutti i soci sono da intendersi a tutolo gratuito, salvo il caso in cui particolari esigenze dell’associazione richiedano il ricordo alla prestazione lavorativa di consulenti per progetti e finalità specifici nel qual caso è consentito avvalersi delle prestazione dei soci stessi, che potranno all’uopo essere regolamenti retribuiti.
Art. 11 – Presidente
1. al Presidente dell’associazione spetta la rappresentanza dell’associazione stesa di fronte ai terzi ed in giudizio. Ad esso compete l’ordinario conduzione dell’associazione con obbligo di riferire al Consiglio Direttivo circa l’attività compiuta; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve convocare con urgenza il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
2. Il Presidente convoca e presiede l’assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma, ove se ne presenti la necessità
3. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione el Consiglio Direttivo e poi all’ assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
Art. 12 – Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
Art. 13 – Segretario
1. il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’assemblea e de Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente dell’associazione dell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’associazione.
2. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee e del consiglio direttivo nonché del libro dei soci.
Art. 14 – Tesoriere
1. Il Tesoriere provvede alla tenuta e alla responsabilità della cassa dell’associazione, provvede agli incassi e ai pagamenti sulla base rispettivamente, di riversarli e di mandati emessi e firmati dal Presidente, controfirmati dal Tesoriere. I fondi di proprietà dell’associazione, sono depositati in apposito ovvero c/o un istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo
Art. 15 – Consigliere
1. Il Consigliere è tenuto a partecipare ai consigli direttivi e ha diritto di voto sulle delibere del Consiglio Direttivo
Art. 16 – Revisore o Collegio dei revisori dei conti
1. La gestione dell’associazione può essere sottoposta a controllo di un Revisore iscritto all’albo dei Revisori dei Conti su decisione dell’assemblea
2. Qualora il totale dei proventi dell’associazione super quello per due esercizi consecutivi limite di Euro 1.000.000,00 (un milione) l’associazione dovrà nominare, in luogo di un unico revisore dei conti, un collegio di revisori composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente e i due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo). L’obbligo della collegialità dei revisori cessa s il limite sopra indicato non viene superato per due esercizi consecutivi. In ogni caso almeno il Presidente del collegio deve essere iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti
3. L’incarico di revisione dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.
4. Per la durata in carica e la rieleggibilità del Revisore dei conti, ovvero dei membri del Collegio dei revisori, valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo. A coloro che sono iscritti all’Albo dei Revisori sono riconosciuti i compensi determinati secondo le tariffe professionali vigenti per i Dottori Commercialisti.
5. Il Revisore dei conti e il Collegio dei revisore dei conti, se nominati dall’assemblea degli associati, curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisore dei conti, possono partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo, con funzione consultiva, all’assemblea se richiesto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’associazione e dei relativi libri e redigono una apposita relazione accompagnatoria ai bilanci da sottoporre all’assemblea.
Art. 17 – Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è un organo consultivo che può essere facoltativamente istituito dal Consiglio Direttivo il quale, contestualmente alla nomina dei singoli membri, provvede altresì a disciplinare la composizione dell’organo, le competenze e il funzionamento tramite un apposito regolamento.
Art. 18 – Bilancio
1. Gli esercizi dell’associazione chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di aprile ciascun anno di Consiglio Direttivo è convocato per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo dell’esercizio in corso da sottoporre all’approvazione dell’assemblea
3. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’associazione dei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro lettura.
4. Il bilancio consuntivo è composto da stato patrimoniale, rendiconto economico della gestione e relazione sulla gestione. Lo stato patrimoniale ed il rendiconto sulla gestione devono consentire l’individuazione della gestione caratteristica dell’ente (i.e. le attività istituzionali e le attività connesse e/o accessorie a quelle istituzionali), e rappresentare la gestione finanziaria e straordinaria dell’ente medesimo. La relazione sulla gestione deve indicare tutti gli elementi e tutte le informazioni – qualitative e quantitative – che si ritengono utili per una migliore comprensione dello stato patrimoniale e del rendiconto sulla gestione, o anche sintesi dell’attività dell’associazione.
5. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
6. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
Art. 19 – Scioglimento
In caso il suo scioglimento, per qualunque causa, l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge
Art. 20 – Norme di rinvio
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, ove compatibile, alle norme contenuto nel libro V del Codice Civile.